PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove la prevenzione delle malattie respiratorie, in particolare della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), e garantisce adeguata tutela sanitaria ai soggetti che ne sono affetti attraverso gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Interventi di prevenzione).

      1. Al fine di prevenire la diffusione delle malattie respiratorie il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano iniziative di informazione ed educazione sanitaria volte a:

          a) ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria negli ambienti confinati di vita e di lavoro;

          b) promuovere nella popolazione l'adozione di stili di vita sani e di comportamenti idonei a ridurre il rischio di contrarre malattie respiratorie;

          c) promuovere l'adesione alle campagne vaccinali antinfluenzali delle fasce di popolazione a rischio di contrarre infezioni delle vie respiratorie;

          d) promuovere la diagnosi precoce della sindrome da apnee ostruttive del sonno e della narcolessia e la diffusione dell'uso di ausili per la terapia respiratoria nei soggetti affetti da tali patologie, ai fini della riduzione degli incidenti stradali e degli incidenti sul lavoro e domestici.

 

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      2. Le aziende sanitarie locali organizzano, nell'ambito di ogni distretto, servizi volti a promuovere e a sostenere la cessazione della dipendenza dal fumo.

Art. 3.
(Interventi di diagnosi e di cura).

      1. Al fine di garantire adeguata tutela sanitaria alle persone affette da malattie respiratorie, e in particolare dalla BPCO, il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali prevedono:

          a) l'adozione di linee guida per la diagnosi precoce, la presa in carico multidisciplinare e la riabilitazione dei pazienti affetti da malattie respiratorie;

          b) adeguati interventi volti a garantire la mobilità e l'autonomia dei pazienti in ossigenoterapia, anche attraverso la fornitura di idonei ausili tecnici;

          c) la continuità assistenziale tra l'ospedale e il territorio, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti con grave insufficienza respiratoria;

          d) l'offerta di terapie intensive respiratorie;

          e) l'offerta di cure palliative, domiciliari e residenziali, nella fase finale della vita;

          f) la diagnosi precoce delle neoplasie polmonari e pleuriche, anche mediante l'accesso alla diagnosi endoscopica.

Art. 4.
(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

      1. Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la BPCO è inserita tra le patologie croniche ed invalidanti che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni incluse nei livelli

 

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essenziali di assistenza, necessarie ed appropriate per il monitoraggio dell'evoluzione della malattia e per la prevenzione delle complicanze e degli aggravamenti.

Art. 5.
(Osservatorio epidemiologico).

      1. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito l'Osservatorio epidemiologico delle malattie respiratorie. L'Osservatorio, avvalendosi dei dati raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute e delle informazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, effettua attività di sorveglianza e diffonde periodicamente relazioni sulla diffusione delle malattie respiratorie, e in particolare della BPCO, ai fini della programmazione e del monitoraggio degli interventi.